Aprire un Agriturismo: normativa Toscana

In Toscana l’apertura e la gestione di un agriturismo sono regolate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, coordinata con le modifiche introdotte dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27 e dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. A queste si associa il regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003 n. 30, che dà agli operatori gli strumenti per aprire l’attività agrituristica. Le procedure regolamentate dalle norme di cui sopra hanno, però, subito delle modifiche (volte a semplificarle) in seguito all’introduzione della legge regionale 80/2009.

I passaggi necessari per aprire un agriturismo in Toscana:

  • Apertura del Fascicolo Aziendale: Presso un Centro Autorizzato di Assistenza in Agricoltura (CAA), devi creare l’Unità Produttiva Integrata di reddito (UPI) con classificazione “agriturismo” collegata all’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di riferimento.
  • Compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale: Sul sito www.artea.toscana.it, è necessario compilare la Dichiarazione Unica Aziendale online. Questo documento deve essere allegato alla Relazione Agrituristica, redatta sotto forma di autodichiarazione.
  • Compilazione della Dichiarazione di Inizio Attività: Sempre online, sul sito www.suap.toscana.it, devi compilare la Dichiarazione di Inizio Attività.
  • Avvio dell’Attività: Una volta presentata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), è possibile avviare l’attività agrituristica.

Ecco le peculiarità relative alla conduzione dell’agriturismo in Toscana:

  • Prodotti da Portare in Tavola / da Vendere: È obbligatorio utilizzare i prodotti aziendali, integrati eventualmente da prodotti delle aziende agricole locali e da prodotti certificati toscani nel rispetto del sistema di filiera corta. È consentito l’uso di ingredienti complementari non ottenibili in Toscana e prodotti di uso comune dell’ospitalità tradizionale. È possibile anche utilizzare prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.
  • Norme Igienico-Sanitarie: Fino a 12 posti tavola a pasto, è consentito utilizzare la cucina dell’imprenditore, purché rispetti i requisiti per un’abitazione civile. Per la somministrazione di alimenti e bevande, è necessario possedere una qualifica professionale specifica o aver frequentato un corso di formazione obbligatorio.
  • Turismo Giovanile: È consentito offrire ospitalità ai giovani sotto i 25 anni con eventuali accompagnatori, così come per attività di turismo-lavoro, purché siano garantiti i requisiti igienico-strutturali e la superficie minima delle camere.
  • Lavori Edili / Restauro: Non è permesso edificare nuovi immobili per la realizzazione dell’agriturismo. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale devono rispettare le tipologie architettoniche e decorativi caratteristiche dei luoghi.
  • Classificazione: La classificazione della struttura è obbligatoria ed è assegnata dalla Provincia di competenza, utilizzando il logo a forma di spiga. La classificazione varia da una a tre spighe in base al possesso di determinati requisiti stabiliti dal Regolamento di Attuazione della Regione.

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