Aprire un Agriturismo: normativa Piemonte

In Piemonte, l’attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale n. 38 del 23 marzo 1995

Per avviare e gestire un’attività agrituristica, l’imprenditore agrituristico deve richiedere e ottenere un’autorizzazione comunale dal Comune in cui intende svolgere l’attività. La domanda per l’autorizzazione deve includere una serie di documenti, tra cui:

  • Dati personali del richiedente;
  • Descrizione delle attività previste;
  • Caratteristiche e dimensioni dell’azienda agricola;
  • Identificazione degli edifici e delle aree destinate all’uso agrituristico;
  • Capacità ricettiva e descrizione dei servizi igienici;
  • Elenco dei servizi accessori offerti;
  • Periodi di apertura e tariffe praticate;
  • Documentazione relativa all’iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica;
  • Copia del libretto sanitario di ogni persona coinvolta nell’attività.

L’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici è gestita dal Comune, il quale verifica anche il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione stessa. Una volta approvata l’iscrizione, il Comune informa la Provincia, che mantiene un elenco aggiornato degli operatori agrituristici e lo trasmette annualmente alla Regione.

Le peculiarità relative alla regione Piemonte includono le seguenti normative e requisiti:

  • Numero massimo di ospiti: Non devono superare i 25. Per la somministrazione di pasti, il limite è di sessanta coperti, salvo autorizzazione del Comune per scolaresche in visita, mentre per il soggiorno in spazi aperti non si può superare il massimo di tre tende o caravan. In alternativa ai posti letto, il Comune può consentire un numero maggiore di tende o caravan fino a un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola.
  • Servizi minimi di ospitalità: Il prezzo delle camere deve includere servizi quali la pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente almeno una volta a settimana, il cambio della biancheria, e la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
  • Servizi igienico-sanitari: Deve essere garantito almeno un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, e un lavabo ogni sei persone, compresi i membri del nucleo familiare e i conviventi. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan, devono essere garantiti servizi igienico-sanitari e la fornitura d’acqua tramite le strutture ordinarie dell’azienda agricola.
  • Gruppi scolastici: È consentito l’utilizzo di camerate a più letti per una ricettività massima di 25 posti letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.
  • Malghe / rifugi: Si applica la stessa disposizione dei gruppi scolastici per malghe, rifugi, baite e alpeggi siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico.

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