Aprire un Agriturismo: normativa Valle D’Aosta

La regione Valle d’Aosta regola l’apertura e la gestione di attività agrituristiche attraverso la legge regionale n.29 del 4 dicembre 2006. Gli imprenditori agricoli che intendono avviare attività agrituristiche devono essere iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici. 

Per farlo, devono possedere i seguenti prerequisiti:

  • Esercitare l’attività agricola da almeno 3 anni;
  • Aver partecipato al corso di qualificazione professionale e aver superato l’esame di idoneità (art. 7 legge regionale);

Le domande di iscrizione devono contenere:

  • Descrizione dell’attività che si intende svolgere
  • Caratteristiche dell’azienda

Per presentare la domanda di avvio dell’attività agrituristica al Comune competente, l’imprenditore agrituristico deve ottenere un certificato che attesti la complementarietà tra l’attività agricola e quella agrituristica. Questo certificato viene rilasciato dall’autorità competente su richiesta dell’operatore agrituristico.

Una volta in possesso del certificato di complementarietà, l’operatore agrituristico può presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale per avviare l’attività agrituristica. Questo passaggio è fondamentale per ottenere l’approvazione necessaria dalle autorità locali per avviare e gestire l’attività.

Le peculiarità relative alla regione Valle d’Aosta:

  • Norme igienico-sanitarie: Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività agrituristica deve notificare lo svolgimento delle attività alle autorità competenti, rispettando le norme del Reg. CE 852/2004 e altre disposizioni sanitarie pertinenti.
  • Requisiti strutturali e igienico-sanitari: Le strutture agrituristiche devono rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dalle leggi edilizie e igieniche comunali.
  • Ospitalità: Le strutture devono essere proporzionate alle dimensioni e all’organizzazione dell’azienda agricola e possono ospitare un numero massimo di ospiti, a seconda dei servizi offerti.
  • Somministrazione di pasti e bevande: sono previsti un massimo di 60 coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l’attività di ristorazione  svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino a 80 coperti giornalieri.
  • Disabilità: Sono previste disposizioni per garantire l’accesso e l’uso delle strutture anche alle persone disabili.
  • Agriturismo in alpeggio: Per la somministrazione di alimenti prodotti in alpeggio sono fornite disposizioni specifiche, comprese le norme igienico-sanitarie e i requisiti minimi per lo spazio di preparazione.
  • Classificazione: Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, come la dotazione strutturale, la professionalità dell’operatore e i servizi offerti. La classificazione è obbligatoria per alcune tipologie di aziende e viene assegnata con un provvedimento quinquennale.

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