La regione Valle d’Aosta regola l’apertura e la gestione di attivitĂ agrituristiche attraverso la legge regionale n.29 del 4 dicembre 2006. Gli imprenditori agricoli che intendono avviare attivitĂ agrituristiche devono essere iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici.Â
Per farlo, devono possedere i seguenti prerequisiti:
- Esercitare l’attività agricola da almeno 3 anni;
- Aver partecipato al corso di qualificazione professionale e aver superato l’esame di idoneità (art. 7 legge regionale);
Le domande di iscrizione devono contenere:
- Descrizione dell’attività che si intende svolgere
- Caratteristiche dell’azienda
Per presentare la domanda di avvio dell’attivitĂ agrituristica al Comune competente, l’imprenditore agrituristico deve ottenere un certificato che attesti la complementarietĂ tra l’attivitĂ agricola e quella agrituristica. Questo certificato viene rilasciato dall’autoritĂ competente su richiesta dell’operatore agrituristico.
Una volta in possesso del certificato di complementarietĂ , l’operatore agrituristico può presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale per avviare l’attivitĂ agrituristica. Questo passaggio è fondamentale per ottenere l’approvazione necessaria dalle autoritĂ locali per avviare e gestire l’attivitĂ .
Le peculiaritĂ relative alla regione Valle d’Aosta:
- Norme igienico-sanitarie: Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attivitĂ agrituristica deve notificare lo svolgimento delle attivitĂ alle autoritĂ competenti, rispettando le norme del Reg. CE 852/2004 e altre disposizioni sanitarie pertinenti.
- Requisiti strutturali e igienico-sanitari: Le strutture agrituristiche devono rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dalle leggi edilizie e igieniche comunali.
- OspitalitĂ : Le strutture devono essere proporzionate alle dimensioni e all’organizzazione dell’azienda agricola e possono ospitare un numero massimo di ospiti, a seconda dei servizi offerti.
- Somministrazione di pasti e bevande: sono previsti un massimo di 60 coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l’attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino a 80 coperti giornalieri.
- DisabilitĂ : Sono previste disposizioni per garantire l’accesso e l’uso delle strutture anche alle persone disabili.
- Agriturismo in alpeggio: Per la somministrazione di alimenti prodotti in alpeggio sono fornite disposizioni specifiche, comprese le norme igienico-sanitarie e i requisiti minimi per lo spazio di preparazione.
- Classificazione: Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, come la dotazione strutturale, la professionalitĂ dell’operatore e i servizi offerti. La classificazione è obbligatoria per alcune tipologie di aziende e viene assegnata con un provvedimento quinquennale.