In Umbria l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 28 del 1997 e dalle modifiche effettuate dalle leggi 31/98, 37/99 e 15/2010.
Passaggi necessari per avviare un’attività agrituristica in Umbria:
- Richiesta di inserimento nell’Albo degli operatori agrituristici: L’imprenditore agricolo deve presentare la richiesta alla Comunità Montana competente per il territorio. Questa verifica i requisiti dell’imprenditore, dell’azienda agricola e delle strutture.
- Requisiti per la domanda di iscrizione all’Albo: L’imprenditore deve essere iscritto alla CCIAA, possedere una partita IVA e essere in regola con gli adempimenti contributivi. Deve anche possedere un’azienda agricola con superficie minima specificata, che può essere una combinazione di superfici coltivate, pascoli, boschi, ortofloricole, ecc.
- Presentazione della dichiarazione di inizio attività agrituristiche (DIAA): Una volta incluso nell’Albo, l’operatore può presentare al Comune di competenza la DIAA. Questo documento deve essere accompagnato dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza.
È importante notare che l’attività agrituristica può essere esercitata solo su fabbricati esistenti al 4 settembre 1997.
Una volta presentata la DIAA e ottenuta l’autorizzazione dal Comune, l’imprenditore agricolo può avviare l’attività agrituristica.
Peculiarità relative all’agriturismo nella Regione Umbria:
- Definizione allargata di agriturismo: Include attività agrituristiche in forma associata e tramite “centri servizi” dove l’attività si realizza attraverso l’utilizzo di spazi e strutture di aziende associate o pubbliche.
- Connessione con l’attività agricola: La prevalenza dell’attività agricola è calcolata tramite tabelle specifiche allegate alla legge regionale.
- Limiti alla capacità ricettiva: Massimo 30 posti letto, anche per i centri servizi operati in associazione.
- Utilizzo delle strutture: Solo edifici esistenti al 4 settembre 1997 possono essere utilizzati, compresi locali nell’abitazione dell’imprenditore, edifici non più necessari all’attività agricola, e altri, purché situati in zone di interesse agrituristico.
- Norme igienico-sanitarie: Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, con specifiche riguardanti la pulizia, la biancheria, i servizi igienici, ecc.
- Accesso per persone disabili: Specifiche norme sono previste per garantire l’accesso ai disabili, a seconda della capacità ricettiva della struttura.
- Classificazione: Le imprese agrituristiche sono classificate da una a cinque spighe, con criteri dettagliati e requisiti specifici.
- Albo per la tutela della qualità: Le aziende agrituristiche possono iscriversi a un albo per certificare ulteriormente la qualità dei servizi.