Nelle Marche l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale 3 aprile 2002, numero 3 e dal regolamento di attuazione del 13 maggio 2004. L’operatore agricolo che voglia avviare un’attività agrituristica deve iscriversi all’elenco regionale degli operatori agrituristici in Lombardia, presentando una domanda corredata dalla seguente documentazione:
Documenti che attestino la professione di imprenditore agricolo, come certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo di usufrutto o contratti di affitto.
Relazione illustrativa che includa la storia dell’azienda agricola e una descrizione dei servizi che si prevede di offrire all’avvio dell’attività agrituristica, come specificato nell’articolo 11 del regolamento di attuazione.
Successivamente, è necessario ottenere dall’autorità comunale competente l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività. La domanda di autorizzazione deve includere:
- Relazione che attesti il rapporto di connessione e complementarità come indicato dall’articolo 2 del regolamento.
- Parere dell’azienda sanitaria regionale sull’idoneità degli immobili e dei locali destinati all’attività agrituristica.
- Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva per il personale coinvolto.
- Copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
- Documentazione che attesti la regolarità delle strutture fisse come laghetti e maneggi, nel caso di organizzazione di attività sportive.
L’iscrizione nell’elenco viene concessa se il termine stabilito dal regolamento è trascorso senza comunicazioni all’interessato. L’autorizzazione comunale viene rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e ha una durata triennale. Il soggetto autorizzato deve avviare le attività entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione.
Le principali peculiarità relative alla regione Marche per l’apertura e la gestione degli agriturismi:
- Prevalenza dell’attività agricola: La connessione e la complementarietà tra l’attività agricola e quella turistica sono stabilite attraverso tabelle allegate al regolamento di attuazione della legge regionale. Ogni 3 anni, gli operatori agrituristici devono presentare una relazione sull’attività agricola e turistica svolta, evidenziando vari aspetti come le pratiche colturali, le modifiche agli indirizzi produttivi, le strutture edilizie del fondo, l’impiego di manodopera e i servizi offerti.
- Limiti di attività: La capacità ricettiva massima è di 35 posti letto, ma può essere aumentata a 50 posti nelle aree montane, svantaggiate o protette. Per la sosta in spazi aperti, il limite è di 12 piazzole, ma può essere aumentato a 20 nei casi sopra citati. Per la somministrazione di pasti e bevande, il limite è di 60 posti a tavola, ma può essere elevato a 90 posti se almeno il 50% degli alimenti proviene dall’azienda.
- Locali per attività agrituristiche: È consentito utilizzare i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo o gli edifici esistenti nel fondo, indipendentemente dalle forme di accatastamento. Le attività agrituristiche possono essere svolte anche nei nuclei e borghi rurali.
- Prodotti da portare in tavola / da vendere: Almeno il 35% della materia prima utilizzata deve provenire dalla produzione aziendale (25% per aziende biologiche). I prodotti integrativi non possono superare il 20%. La restante parte deve provenire da aziende agricole operanti nel territorio regionale.
- Norme igienico-sanitarie: Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono rispettare le norme igienico-sanitarie specificate nell’allegato n. 3 del regolamento di attuazione.
- Classificazione: Gli agriturismi vengono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono assegnati un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della Regione. L’assegnazione della classificazione è obbligatoria per ottenere l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica.