Aprire un Agriturismo: normativa Liguria

In Liguria l’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale n.37 del 21 novembre 2007.

Prerequisiti:

  • È necessario essere titolari di un’azienda agricola avviata per avviare un agriturismo.
  • È richiesta l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici, che può essere ottenuta presentando domanda al Servizio coordinamento ispettorati agrari del territorio di competenza.

È necessario chiedere l’autorizzazione al Comune in cui si intende avviare l’attività agrituristica o presentare una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica sull’azienda che descriva dettagliatamente l’attività agricola e l’attività agrituristica proposta.

Le peculiarità relative alla regione Liguria per l’attività agrituristica:

  • Ospitalità: I locali destinati al pernottamento devono garantire una superficie minima di 8 metri quadrati per le stanze con un letto e di 11 metri quadrati per quelle con due letti, con un aumento di 4 metri quadrati per ogni letto aggiuntivo. L’altezza media minima è di 2,50 metri, ma può essere ridotta purché il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera con un letto, 26 metri cubi per camera con due letti e 10 metri cubi per ogni letto aggiuntivo. Le unità abitative dotate di cucina devono avere almeno 24 metri quadrati di superficie.
  • Somministrazione di pasti e bevande: Per la preparazione dei pasti per un massimo di dieci ospiti, è consentito l’uso della cucina domestica.
  • Piscine: Le piscine delle aziende agrituristiche sono considerate private ad uso collettivo e riservate esclusivamente agli ospiti dell’agriturismo. Non è richiesta la presenza di un assistente ai bagnanti o di personale per il pronto soccorso, ma devono essere adottate misure idonee per garantire la sicurezza dell’impianto.
  • CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale): Dal 1º marzo 2020, è obbligatoria l’esposizione del CITR, un codice alfanumerico che identifica l’agriturismo e ne certifica l’attività ricettiva. Deve essere pubblicato nelle iniziative di pubblicità e promozione dell’agriturismo. La mancata esposizione comporta sanzioni pecuniarie.

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