Aprire un Agriturismo: normativa Friuli-Venezia Giulia

La regione Friuli regola le attività agrituristiche tramite la legge regionale n. 22 del 22 giugno 1996, integrata dalla legge n. 24 del 27 novembre 2006 che disciplina i contributi per gli operatori agrituristici e il relativo regolamento esecutivo. Per avviare un’attività agrituristica, è necessario iscriversi all’Elenco degli operatori agrituristici presso la camera di commercio della provincia di competenza.

La procedura richiede la presentazione di una domanda completa di una dettagliata descrizione dell’azienda e delle attività agrituristiche previste. È inoltre richiesto un attestato di partecipazione a un corso di formazione professionale della durata di almeno 90 ore, oppure un impegno formale a frequentarlo.

Una volta presentata la domanda di iscrizione all’Elenco, il Comune competente emette l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica. Per ottenere questa autorizzazione, gli imprenditori devono presentare una domanda al Comune stesso, inclusiva di:

  • Attestato di iscrizione all’Elenco degli operatori agrituristici.
  • Descrizione dettagliata delle attività agrituristiche proposte.
  • Provvedimento rilasciato dall’Azienda per i Servizi Sanitari (ASS), attestante l’idoneità dei locali destinati all’attività agrituristica.

Il sindaco ha il compito di valutare le domande e di prendere una decisione entro un termine massimo di 60 giorni dalla ricezione.

Ecco un riassunto delle principali disposizioni relative all’attività agrituristica nella regione Friuli Venezia Giulia:

Obblighi degli operatori agrituristici:

  • Esposizione al pubblico dell’autorizzazione comunale, delle tariffe, dei prezzi praticati e dell’autorizzazione sanitaria, oltre al marchio agrituristico regionale.
  • Comunicazione dei prezzi praticati alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
  • Rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell’autorizzazione comunale.
  • Tenuta di un registro degli alloggiati.
  • Comunicazione al sindaco e all’Azienda per i Servizi Sanitari (ASS) della cessazione o sospensione dell’attività agrituristica.

Norme igienico-sanitarie:

  • I locali destinati all’alloggio devono rispettare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione.
  • Devono essere disponibili servizi igienici completi con specifiche attrezzature per ogni sei posti letto.
  • Le piazzole all’aperto devono garantire uno spazio minimo di 60 mq con servizi igienici adeguati.
  • Per l’attività di ristorazione, i servizi igienici devono essere proporzionati al numero di posti a sedere, con almeno un servizio per i disabili.

Ospitalità:

  • Massimo di 30 persone ospitate in massimo 15 stanze da letto, mentre le piazzole all’aperto non possono superare le 20 unità.
  • Per l’attività di ristorazione, il numero massimo di posti a sedere varia a seconda della tipologia e della stagionalità dell’attività.

Somministrazione di pasti e bevande:

  • Limiti nell’uso degli ingredienti, con percentuali specifiche di prodotti di produzione aziendale, prodotti regionali e prodotti acquistati liberamente sul mercato.
  • Limite massimo di giorni di apertura per l’attività di ristorazione.
  • Capacità massima di posti a sedere per l’attività di ristorazione.

Disabilità:

  • Accessibilità garantita alle persone con disabilità, con una percentuale minima di posti letto accessibili.
  • Norme specifiche per le strutture agrituristiche adibite a ristoro e per quelle destinate all’ospitalità.

Malghe:

  • Per le cucine in malga non viene richiesta la superficie minima di dodici metri quadri. La somministrazione non può avere luogo nella cucina stessa
  • Norme simili a quelle dei rifugi escursionistici per l’alloggio in malga.

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