Aprire un Agriturismo: normativa Emilia Romagna

Le regole per l’attività agrituristica sono stabilite da una legge nazionale, seguita da leggi regionali che ne dettagliano gli aspetti specifici. In Emilia Romagna, la legge regionale del 31 marzo 2009, n. 4, regola l’attività agrituristica. 

Gli imprenditori agricoli interessati devono ottenere l’abilitazione e la certificazione dalla Provincia per garantire la connessione con l’attività agricola e l’iscrizione all’elenco provinciale.

L’abilitazione è concessa dopo la frequenza ai corsi previsti dalla legge, mentre la certificazione del rapporto di connessione è rilasciata sulla base di una descrizione dettagliata dell’azienda agricola e delle attività agricole esercitate. 

Prima di aprire un agriturismo, è obbligatorio frequentare un corso di formazione per operatori agrituristici, seguito all’ottenimento dell’abilitazione dalla Provincia.

Successivamente, l’imprenditore deve presentare al Comune una dichiarazione di inizio attività, allegando una descrizione dettagliata dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni destinati all’attività, insieme all’autoclassificazione dell’azienda e alle dichiarazioni relative all’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici e al certificato di connessione.

Ecco le principali peculiarità relative all’attività agrituristica nella regione Emilia Romagna:

  • Ospitalità: È consentito un massimo di dodici camere con tre letti in media e otto piazzole attrezzate, con possibilità di aumentare a diciotto camere e quindici piazzole nelle aree protette. (Art. 5)
  • Somministrazione di pasti e bevande: Il limite massimo è di cinquanta pasti al giorno, con due pasti aggiuntivi per ogni camera o piazzola, per incoraggiare i servizi di soggiorno. (Art. 5)
  • Accessibilità per persone disabili: Le strutture devono garantire l’accessibilità ad almeno una camera con bagno e alla sala ristorazione per persone disabili. (Art. 5)
  • Norme igienico-sanitarie: Vengono elencate dettagliate norme igienico-sanitarie da rispettare nell’ospitalità e nella somministrazione. (Art. 13)
  • Ospitalità rurale familiare: Introduce una nuova forma di ospitalità esclusivamente in territori specifici come aree montane o naturali, con un logo dedicato. (Art. 16)
  • Club d’eccellenza: La regione riconosce e sostiene club di aziende agrituristiche che valorizzano specializzazioni e servizi di qualità, con adozione di marchi distintivi e sistemi di controllo interni. (Art. 17)

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