La regione Sardegna disciplina l’apertura e la gestione delle attivitĂ agrituristiche tramite la legge regionale n. 18 del 23 giugno 1998.
Gli imprenditori interessati a avviare un’attivitĂ di questo tipo devono presentare al Comune competente una domanda di autorizzazione, allegando una serie di documenti:
- Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ che attesti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale.
- Una relazione dettagliata sull’attivitĂ agrituristica proposta, finalizzata a dimostrare il legame di connessione e complementaritĂ tra l’attivitĂ agricola e quella agrituristica.
- Le tariffe che si intendono praticare per i servizi offerti.
- Una copia del libretto di idoneitĂ sanitaria, rilasciato dall’Azienda UnitĂ Sanitaria Locale (USL), per il personale coinvolto nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
- Il parere dell’Azienda USL sui locali destinati all’attivitĂ agrituristica.
- Una copia della concessione o autorizzazione edilizia, se richiesta.
Il sindaco ha l’obbligo di prendere una decisione sulla domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, l’autorizzazione si considera concessa.Â
Entro 30 giorni dalla data di approvazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di operatore agrituristico, che deve essere inviato agli imprenditori agrituristici e all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale.Â
Questo certificato è indispensabile per avviare l’attivitĂ e deve essere allegato alla domanda di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici, la quale è obbligatoria per l’avvio dell’attivitĂ agrituristica.
Le peculiaritĂ relative alla regione Sardegna includono le seguenti:
- Norme igienico-sanitarie: I locali destinati all’uso agrituristico devono rispettare i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti dal Regolamento edilizio comunale per i locali adibiti a civile abitazione.
- OspitalitĂ : Per le aziende agricole con una superficie inferiore o uguale a 10 ettari, il limite massimo per l’ospitalitĂ presso l’abitazione dell’imprenditore agricolo e altri fabbricati nell’azienda è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda, il limite massimo per l’ospitalitĂ in spazi aperti è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
- Per le aziende di dimensioni superiori a 10 ettari, viene previsto un incremento di un posto letto e un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con un limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e 10 piazzole e 30 campeggiatori.
- Somministrazione di pasti e bevande: Le strutture agrituristiche possono ospitare persone singole, gruppi o comitive per il consumo dei pasti, con un limite massimo di 80 coperti per pasto.