La regione Lazio regola l’apertura e la gestione delle attività agrituristiche attraverso la legge regionale 14 del 2 novembre 2006, affiancata dal regolamento di attuazione 9 del 31 luglio 2007.
Prima di aprire un agriturismo, è necessario iscriversi all’Elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, istituito presso ogni provincia del territorio.
Documenti necessari per l’iscrizione:
- Attestato di iscrizione alla Camera di Commercio, sezione agricoltura.
- Attestato di proprietà dell’azienda agricola.
- Relazione sottoscritta da un tecnico competente che elenchi le attività proposte, la capacità ricettiva, il periodo di apertura, le ore di lavoro, le strutture e gli spazi adibiti ad agriturismo.
- Superficie dell’azienda con identificazione catastale e planimetrica.
- Destinazione colturale dell’azienda, carico di bestiame, parco macchine aziendale, descrizione degli immobili.
- Numero dei soggetti occupati in azienda.
Una volta iscritti all’elenco dei soggetti abilitati, occorre presentare al Comune di competenza la Dichiarazione di inizio attività.
La dichiarazione deve includere una relazione dettagliata delle attività proposte, le caratteristiche dell’azienda e le aree destinate all’agriturismo, la capacità ricettiva e il numero di collaboratori, i periodi di apertura/sospensione delle attività, copia del libretto sanitario di ogni persona che lavorerà presso l’agriturismo e autocertificazione sanitaria relativa all’idoneità degli immobili e dei locali.
L’attività può iniziare dopo 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Le particolarità relative alla regione Lazio per l’apertura e la gestione di attività agrituristiche:
È necessario registrare e comunicare l’arrivo degli ospiti alle autorità locali.
Le tariffe praticate devono essere esposte in luogo ben visibile e comunicate entro il 31 ottobre di ogni anno.
Norme igienico-sanitarie:
- Se il numero di posti a tavola non supera 15 o se vengono organizzate solo degustazioni di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per locali ad uso abitativo.
- Gli alloggi devono essere dotati di un bagno ogni 4 persone, mentre per gli spazi aperti è richiesto un servizio igienico ogni 6 persone.
Ospitalità:
Il limite massimo di posti letto è di 50. Per il campeggio, il limite è fissato a 12 piazzole per un massimo di 30 ospiti.
Somministrazione di pasti e bevande:
- È possibile offrire fino a 80 pasti giornalieri.
- Per la preparazione dei cibi, devono essere rispettati limiti di provenienza per le materie prime: almeno il 35% deve provenire dalla produzione aziendale, non più del 15% può essere costituito da prodotti non regionali, mentre il resto può essere fornito da aziende locali/regionali.
Le piscine devono essere classificate come private a uso collettivo e riservate solo agli ospiti dell’agriturismo.
Il regolamento attuativo della regione Lazio prevede la distinzione tra 6 tipologie di agriturismi, ciascuna con caratteristiche specifiche e un simbolo identificativo.
Per ottenere la classificazione, l’imprenditore agricolo deve presentare domanda all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL).