La regione Calabria regola le attività agrituristiche tramite la legge regionale n.14 del 30 aprile 2009.
Per avviare un’attività agrituristica, è necessaria l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori agrituristici, ottenibile previo il possesso dei seguenti requisiti:
- esercitare da almeno 2 anni l’attività agricola
- essere un’impresa familiare (in cui collaborano continuativamente il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo).
- aver frequentato un corso formativo di almeno 30 ore o il possesso di titoli di studio specifici.
Una volta iscritti all’Elenco, gli imprenditori agrituristici possono presentare al Comune di riferimento una dichiarazione di inizio attività, includendo una relazione dettagliata delle attività proposte, l’autocertificazione dell’idoneità igienico-sanitaria degli immobili, il certificato di iscrizione all’elenco provinciale e l’atto di consenso del proprietario (se necessario).
L’esercizio dell’attività inizia 30 giorni dopo la presentazione della domanda al Comune.
Nella regione Calabria, le principali peculiarità per gli agriturismi sono:
- Attività sociali: È possibile organizzare attività sociali, dette anche “fattorie sociali”, volte a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche nell’ambiente rurale, regolate dall’art. 26 della legge regionale.
- Ospitalità: Gli agriturismi possono offrire al massimo 30 posti letto e 10 posti tenda o roulotte.
- Somministrazione di pasti e bevande: Il numero massimo di posti tavola per pasto è fissato a 60 sulla media annua.
- Classificazione degli agriturismi: È istituito un albo regionale per la tutela della qualità dell’attività agrituristica. Le aziende autorizzate possono essere iscritte in base alla qualità delle strutture, all’ubicazione in zone di particolare valore ambientale e alla gestione delle colture e degli allevamenti. Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.